Perché il controllo va fatto adesso
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha riordinato in un unico testo durata, contenuti minimi e modalità dei principali percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’Accordo è entrato in vigore il giorno della pubblicazione. La possibilità di avviare corsi secondo gli accordi precedenti era limitata ai primi dodici mesi: quella fase transitoria si è quindi conclusa il 24 maggio 2026. Per i nuovi percorsi non è più prudente lavorare con programmi, durate o modalità ripresi automaticamente dal vecchio sistema.
Il punto non è rifare indistintamente tutta la formazione pregressa. Occorre verificare crediti riconosciuti, date, ruolo effettivo e regole applicabili a ciascun percorso.
1. Verificare la posizione del datore di lavoro
Il nuovo percorso formativo per il datore di lavoro ha una durata minima di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri quando applicabile. La formazione introduce un obbligo distinto dall’eventuale percorso per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
In prima applicazione, il corso deve essere concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo: la scadenza generale è quindi il 24 maggio 2027. Le aziende devono identificare subito chi ricopre effettivamente il ruolo e pianificare il percorso senza aspettare gli ultimi mesi.
2. Ricontrollare formazione e aggiornamento dei preposti
Il corso per preposti ha una durata minima di 12 ore e presuppone la formazione generale e specifica del lavoratore. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e anche quando l’evoluzione o l’insorgenza di nuovi rischi lo renda necessario.
Per i preposti il cui corso o ultimo aggiornamento, alla data del 24 maggio 2025, risaliva a più di due anni, l’Accordo prevedeva l’adeguamento entro dodici mesi. Nel 2026 la verifica delle date non può quindi essere rinviata.
3. Controllare come sono stati avviati i corsi
Un corso iniziato dopo la chiusura della fase transitoria deve essere progettato secondo il nuovo Accordo. Non basta che il titolo dell’attestato sembri corretto: occorre verificare soggetto formatore, progetto formativo, durata, modalità di erogazione, presenze e verifica finale.
Il controllo è particolarmente importante per percorsi acquistati da catalogo o gestiti da più fornitori, perché un archivio di attestati non coordinato può nascondere sovrapposizioni, scadenze errate o formazione non coerente con il ruolo svolto.
4. Aggiornare la matrice formativa aziendale
La matrice formativa dovrebbe collegare ogni lavoratore al ruolo, alla mansione, ai rischi, alle attrezzature utilizzate e alle relative scadenze. È il modo più semplice per distinguere ciò che resta valido da ciò che deve essere integrato o riprogrammato.
- data e tipologia dell’ultimo corso o aggiornamento;
- ruolo effettivamente ricoperto in azienda;
- crediti formativi riconoscibili;
- periodicità e prossima scadenza;
- eventuali cambiamenti di mansione, rischio o organizzazione.
5. Conservare le evidenze, non soltanto gli attestati
L’attestato è il risultato finale, non l’intero fascicolo formativo. L’azienda deve poter ricostruire il percorso seguito e dimostrare che la formazione è stata organizzata in modo coerente con i rischi e con le regole applicabili.
La verifica periodica dell’efficacia durante il lavoro resta essenziale: se le persone non applicano procedure e misure, il problema non si risolve accumulando nuovi certificati.
Azione consigliata: effettuare una revisione unica di organigramma della sicurezza, matrice formativa e archivio attestati, assegnando una priorità alle posizioni non conformi o prossime alla scadenza.
Fonti ufficiali
Testi consultati per questo approfondimento:
Contenuto informativo aggiornato alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica degli obblighi applicabili alla singola azienda, ai ruoli effettivi e ai percorsi formativi già svolti.

