La novità va letta senza inventare obblighi
L’articolo 15 del decreto-legge 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, prevede linee guida per identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni nelle imprese con più di quindici dipendenti. Prevede inoltre che un decreto ministeriale definisca le modalità di comunicazione dei dati aggregati e delle azioni correttive o preventive adottate.
Il testo legislativo non stabilisce da solo un portale, un modello, una periodicità o una scadenza di invio utilizzabile dall’azienda. Prima di attivare una trasmissione esterna occorre quindi verificare gli atti attuativi effettivamente vigenti. Presentare come già operativo un adempimento ancora da definire sarebbe scorretto; aspettare senza organizzare nulla sarebbe però miope.
La scelta sensata è predisporre subito il processo interno e tenere separata la gestione aziendale dall’eventuale futura comunicazione dei dati aggregati.
Near miss, situazione pericolosa e infortunio non sono la stessa cosa
La metodologia INAIL Condivido distingue tre situazioni. Il near miss è un incidente realmente avvenuto che avrebbe potuto causare un danno, ma non lo ha prodotto. La situazione pericolosa o non conformità è invece una criticità rilevata prima che si verifichi un incidente. L’infortunio è l’evento che ha causato un danno alla persona.
Un carico che cade vicino a un lavoratore è un near miss. Un carico stoccato in modo instabile, individuato prima della caduta, è una situazione pericolosa. Se il carico colpisce una persona e provoca un danno, siamo davanti a un infortunio. Confondere queste categorie rende inutilizzabili i dati e impedisce di individuare le cause ricorrenti.
Il flusso minimo che deve funzionare
La procedura deve essere breve, comprensibile e collegata alle responsabilità reali. Un sistema efficace può essere costruito su sei passaggi essenziali:
- segnalazione dell’evento o della situazione pericolosa, accessibile anche a lavoratori e preposti;
- presa in carico da parte della figura incaricata, senza lasciare la segnalazione in una casella di posta;
- classificazione dell’evento e ricostruzione sintetica della dinamica;
- analisi delle cause dirette e delle criticità organizzative collegate;
- definizione di azioni immediate e di miglioramento, con responsabile e scadenza;
- verifica della chiusura e, quando necessario, aggiornamento di DVR, procedure, formazione o manutenzione.
Quali informazioni raccogliere
Non serve un rapporto di dieci pagine. Servono dati omogenei che consentano di capire cosa è successo, perché e cosa è stato fatto. Il modulo deve almeno registrare luogo, attività in corso, descrizione, conseguenza potenziale, cause individuate, misure immediate, azioni di miglioramento, responsabile, termine e verifica finale.
L’analisi non deve fermarsi all’errore del singolo. Occorre cercare anche carenze di procedure, comunicazione, vigilanza, formazione, manutenzione, protezioni, viabilità, stoccaggio, DPI e coordinamento con imprese esterne.
Senza fiducia, le segnalazioni spariscono
Il lavoratore segnala solo se sa che l’informazione verrà utilizzata per correggere il sistema e non per trovare automaticamente un colpevole. Una procedura formalmente perfetta ma percepita come punitiva produrrà pochissimi dati e una falsa sensazione di controllo.
La direzione deve rendere visibile il seguito: presa in carico, intervento, restituzione dell’esito e chiusura. Se le segnalazioni non generano risposte, il sistema smette rapidamente di funzionare.
Cosa conviene fare adesso
Le imprese con più di quindici dipendenti dovrebbero verificare se possiedono già un flusso utilizzabile e se i dati raccolti possono essere aggregati. Anche per le aziende più piccole la gestione dei near miss resta una misura di prevenzione concreta, soprattutto in produzione, logistica, manutenzione e cantieri.
Azione consigliata: adottare una scheda unica, assegnare formalmente presa in carico e follow-up, riesaminare ogni mese gli eventi aperti e chiudere soltanto dopo aver verificato l’efficacia dell’azione.
Fonti ufficiali
Testi consultati per questo approfondimento:
Contenuto informativo aggiornato alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica degli obblighi applicabili alla singola azienda, alle attività effettive e agli eventuali provvedimenti successivi.

