FIR digitale obbligatorio dal 16 settembre 2026
Dal 16 settembre 2026 il Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI.
Fino al 15 settembre resta possibile scegliere il formato cartaceo. La scelta effettuata dal produttore o detentore determina la modalità che deve essere seguita dall’intera filiera: un formulario nato digitale deve essere gestito digitalmente anche dal trasportatore e dal destinatario.
Non si tratta quindi della semplice sostituzione di un foglio con un file. Cambiano il flusso operativo, le responsabilità degli utenti e la necessità di coordinarsi preventivamente con trasportatori e impianti.
Chi deve utilizzare il FIR digitale
L’obbligo riguarda gli operatori iscritti al RENTRI coinvolti nella movimentazione dei rifiuti, tra cui produttori iniziali tenuti all’iscrizione, trasportatori professionali, impianti di recupero o smaltimento, intermediari e commercianti secondo il ruolo ricoperto.
Il Ministero chiarisce espressamente che dal 16 settembre il FIR digitale è obbligatorio per tutti gli iscritti al Registro.
I produttori non tenuti all’iscrizione non vengono automaticamente coinvolti nell’obbligo del FIR digitale: possono continuare a utilizzare il nuovo formulario cartaceo, che deve comunque essere prodotto e vidimato digitalmente tramite l’area riservata RENTRI.
Trasmissione dei dati e sanzioni
La trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR digitali riguarda i rifiuti pericolosi. I produttori devono trasmettere i dati entro dieci giorni lavorativi dallo scarico, i trasportatori entro dieci giorni lavorativi dalla consegna e i destinatari entro due giorni lavorativi dalla presa in carico.
Le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari diventano applicabili dal 15 settembre 2026.
Emissione digitale del formulario e trasmissione dei dati al RENTRI sono due operazioni distinte: la procedura aziendale deve governarle entrambe.
La checklist da completare prima della scadenza
Ogni azienda coinvolta dovrebbe verificare immediatamente:
- iscrizione e unità locali: controllare che siano correttamente configurate;
- accessi e incaricati: individuare chi potrà compilare, gestire e sottoscrivere operativamente il formulario;
- strumento utilizzato: scegliere tra i servizi gratuiti RENTRI e un gestionale interoperabile;
- dispositivi e applicazioni: aggiornare l’applicazione RENTRI e verificare la compatibilità dei dispositivi mobili;
- coordinamento con la filiera: concordare preventivamente la procedura con trasportatore e impianto destinatario;
- prova operativa: simulare l’emissione e la gestione di un FIR prima di una movimentazione urgente;
- gestione delle indisponibilità: definire cosa fare in caso di malfunzionamento dei servizi;
- istruzioni aggiornate: utilizzare le modalità di compilazione aggiornate dal Decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026.
Gli errori da evitare
Gli errori più probabili non saranno soltanto informatici. Occorre evitare di scoprire al momento del ritiro che nessuno dispone degli accessi, utilizzare modalità diverse tra produttore, trasportatore e destinatario, affidare tutto al trasportatore senza definire le responsabilità del produttore o confondere l’emissione digitale con la trasmissione dei dati.
È altrettanto importante non continuare a usare istruzioni superate e conservare evidenza delle operazioni effettuate.
Non aspettare la prima emergenza
Le aziende che movimentano rifiuti devono verificare ora il proprio flusso RENTRI. Il 16 settembre non sarà sufficiente avere l’iscrizione: servirà essere concretamente in grado di emettere e gestire il FIR digitale.
WISE supporta le imprese nella verifica degli obblighi ambientali, nell’organizzazione delle procedure e nel controllo della documentazione relativa ai rifiuti.
Azione consigliata: completare accessi, coordinamento con la filiera e almeno una prova operativa prima del 16 settembre.
Fonti ufficiali
Testi consultati per questo approfondimento:
Contenuto informativo aggiornato alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica degli obblighi applicabili alla singola azienda, alle attività effettive e agli eventuali provvedimenti successivi.

